I gestori delle strutture ricettive sono obbligati:
-a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell’applicazione, dell’entità e delle esenzioni dell’impostadi soggiorno.
-a dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000, all’Ufficio Tributi del Comune, entro cinque giorni dalla fine gli esenti, nonché il relativo periodo di permanenza. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune.
-a conservare per anni cinque le dichiarazioni sostitutive giustificative delle esenzioni applicate.
-ad allegare , nella dichiarazione di cui al precedente punto, la modulistica con le generalità dei soggetti passivi
alla resa del conto giudiziale della gestione svolta, ai sensi dell’art. 233 del d.lgs. n. 267/2000 nei confronti dell’Ente, in qualità di sub agenti contabili di fatto e soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti . Conto di gestione da presentare, al Comune, entro il 15 novembre dell’anno di riferimento, redatto sul modello approvato con D.P.R. 197/1996 e da predisporre con il software messo a disposizione dall’Ente .
ad utilizzare l’apposito software per le comunicazione delle presenze quotidiane entro le 24 ore successive alla presenza;
-ad effettuare il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro cinque giorni (entro giorno 5 del mese successivo) dalla fine del mese, intestato a “Comune di Centola Imposta di Soggiorno – Servizio Tesoreria”, mediante bonifico sul seguente IBAN:IT-61-N-07601-15200-001013079734.