Descrizione
AVVISO
Si rammenta che durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, valevole dal 15 GIUGNO al 30 SETTEMBRE vige:
il DIVIETO di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione (art. 182, comma 6-bis, D.lgs. n. 152 del 2006);
il DIVIETO di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, dal 1° giugno al 20 settembre (art. 25, c.1 lett. f, Legge regionale n. 26/2012);
il DIVIETO di accendere fuochi all’aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 m da essi, nonché nei pascoli (art. 75, c. 1 e 3, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017);
il DIVIETO di compiere le seguenti attività nei boschi e nei pascoli (art. 75, c. 4, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017):
• usare motori o fornelli che producano faville o brace;
• usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
• far brillare mine;
• fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o
immediato di incendio come, ad esempio:
gettare fiammiferi o sigarette accese;
sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
il DIVIETO di accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come “lanterne volanti”, dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici auna distanza non inferiore a 1 km dalle superfici boscate e pascoli, salvo eventuali deroghe autorizzate con Ordinanza del Sindaco nel caso di manifestazioni pubbliche, con l’apprestamento di relative misure di prevenzione incendi. Per le trasgressioni al presente divieto si applicano le sanzioni previste dal c.6, art.10, della legge 21 novembre 200, n.353 e ss.mm.ii.
il DIVIETO di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione (art. 182, comma 6-bis, D.lgs. n. 152 del 2006);
il DIVIETO di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, dal 1° giugno al 20 settembre (art. 25, c.1 lett. f, Legge regionale n. 26/2012);
il DIVIETO di accendere fuochi all’aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 m da essi, nonché nei pascoli (art. 75, c. 1 e 3, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017);
il DIVIETO di compiere le seguenti attività nei boschi e nei pascoli (art. 75, c. 4, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017):
• usare motori o fornelli che producano faville o brace;
• usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
• far brillare mine;
• fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o
immediato di incendio come, ad esempio:
gettare fiammiferi o sigarette accese;
sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
il DIVIETO di accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come “lanterne volanti”, dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici auna distanza non inferiore a 1 km dalle superfici boscate e pascoli, salvo eventuali deroghe autorizzate con Ordinanza del Sindaco nel caso di manifestazioni pubbliche, con l’apprestamento di relative misure di prevenzione incendi. Per le trasgressioni al presente divieto si applicano le sanzioni previste dal c.6, art.10, della legge 21 novembre 200, n.353 e ss.mm.ii.
inoltre si RICORDA
ai frontisti di strade di provvedere ad un'accurata pulizia dei terreni da ogni residuo vegetale o da qualsiasi materiale che possa favorire l'innesco di incendi e la propagazione del fuoco, per una fascia non inferiore a 20 mt. dalla strada;
il divieto assoluto di accendere fuochi ad una distanza minore di 100 metri dall'abitato, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materiale facilmente infiammabile o combustibile
che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:
• Comando Prov. le Vigili del Fuoco tel. 115;
• Comando Polizia Municipale di Centola, tel. 0974-370714;
• Stazione Carabinieri di Centola-Palinuro, tel. 0974-930315;
• Arma Carabinieri tel. 112 (attivo h/24)
il divieto assoluto di accendere fuochi ad una distanza minore di 100 metri dall'abitato, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materiale facilmente infiammabile o combustibile
che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:
• Comando Prov. le Vigili del Fuoco tel. 115;
• Comando Polizia Municipale di Centola, tel. 0974-370714;
• Stazione Carabinieri di Centola-Palinuro, tel. 0974-930315;
• Arma Carabinieri tel. 112 (attivo h/24)
Il Sindaco
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Last edit: 13/06/2025 22:15:53