Settore Autorizzazioni Paesaggistiche D.Lgs n.42/2004
Rilascio autorizzazioni paesaggistiche ordinarie (art. 146 D.lgs. 42/2004) o semplificate (art. 11 DPR 37/2017) e Accertamenti di Compatibilità (art.167, comma 5 del D.Lgs n.42/2004).
Competenze
Introduzione
L'autorizzazione paesaggistica è regolamentata dall'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (DLgs 42/2004), dove si stabilisce che I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. (art. 146, c. 1).
La richiesta ed il successivo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica possono avvenire secondo il Procedimento Ordinario normato dall’art. 146 del DLgs 42/2004, oppure secondo il Procedimento Semplificato normato dal DPR 31/2017 (per interventi di lieve entità).
Per interventi realizzati in difformità o in assenza di autorizzazione paesaggistica, il Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio prevede qualora riconducibili ai casi individuati dall'art. 167, commi 4 e 5, l'accertamento della compatibilità paesaggistica da parte dell'autorità amministrativa competente.
Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica
Il procedimento volto al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica ha inizio con istanza di parte. Gli interessati presentano domanda in bollo utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'ente ed allegando la documentazione richiesta.
Il responsabile del procedimento ricevuta la richiesta, verifica la completezza della documentazione presentata, richiedendo eventuali integrazioni se necessario, cura l'istruttoria ed acquisisce il necessario parere della Commissione per il Paesaggio.
La Commissione per il paesaggio è prevista dall'art. 148 del DLgs 42/2004 ed esprime parere obbligatorio ai fine del rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica.
La Commissione è composta da cinque membri esterni all'Amministrazione Comunale, nominati con deliberazione del Consiglio Comunale.
I membri della Commissione per il paesaggio restano in carica per 3 (tre) anni a decorrere dalla esecutività o immediata eseguibilità della deliberazione che li nomina.
L'Autorizzazione Paesaggistica che ne discende costituisce titolo obbligatorio per il rilascio/efficacia dei successivi titoli abilitativi urbanistico-edilizi.
L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato. (art. 146, c. 4).
Autorizzazione paesaggistica semplificata
Il 06 aprile 2017 è entrato in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 13 febbraio 2017 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”, che definisce gli interventi per cui l’Autorizzazione paesaggistica non è richiesta (Allegato A) e i casi in cui è sufficiente un procedimento semplificato (Allegato B): .
Il nuovo d.P.R. n 31/2017, infatti, ricomprende ben n. 31 specifiche attività edilizie libere dal nulla-osta paesaggistico, nonché n. 42 classificate di lieve entità con iter semplificato e velocizza l’iter procedurale per mezzo dei modelli unificati sia per la presentazione delle istanze, nonché per le Relazioni paesaggistiche.
L'iter dell'autorizzazione semplificata deve concludersi entro il termine massimo di 60 giorni;
Ovviamente, per tutti gli altri interventi è prevista la procedura di autorizzazione paesaggistica ordinaria - art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 - che dispone di un iter più lungo, fino ad un massimo di 120 giorni.
L'autorizzazione paesaggistica è regolamentata dall'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (DLgs 42/2004), dove si stabilisce che I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. (art. 146, c. 1).
La richiesta ed il successivo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica possono avvenire secondo il Procedimento Ordinario normato dall’art. 146 del DLgs 42/2004, oppure secondo il Procedimento Semplificato normato dal DPR 31/2017 (per interventi di lieve entità).
Per interventi realizzati in difformità o in assenza di autorizzazione paesaggistica, il Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio prevede qualora riconducibili ai casi individuati dall'art. 167, commi 4 e 5, l'accertamento della compatibilità paesaggistica da parte dell'autorità amministrativa competente.
Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica
Il procedimento volto al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica ha inizio con istanza di parte. Gli interessati presentano domanda in bollo utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'ente ed allegando la documentazione richiesta.
Il responsabile del procedimento ricevuta la richiesta, verifica la completezza della documentazione presentata, richiedendo eventuali integrazioni se necessario, cura l'istruttoria ed acquisisce il necessario parere della Commissione per il Paesaggio.
La Commissione per il paesaggio è prevista dall'art. 148 del DLgs 42/2004 ed esprime parere obbligatorio ai fine del rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica.
La Commissione è composta da cinque membri esterni all'Amministrazione Comunale, nominati con deliberazione del Consiglio Comunale.
I membri della Commissione per il paesaggio restano in carica per 3 (tre) anni a decorrere dalla esecutività o immediata eseguibilità della deliberazione che li nomina.
L'Autorizzazione Paesaggistica che ne discende costituisce titolo obbligatorio per il rilascio/efficacia dei successivi titoli abilitativi urbanistico-edilizi.
L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato. (art. 146, c. 4).
Autorizzazione paesaggistica semplificata
Il 06 aprile 2017 è entrato in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 13 febbraio 2017 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”, che definisce gli interventi per cui l’Autorizzazione paesaggistica non è richiesta (Allegato A) e i casi in cui è sufficiente un procedimento semplificato (Allegato B): .
Il nuovo d.P.R. n 31/2017, infatti, ricomprende ben n. 31 specifiche attività edilizie libere dal nulla-osta paesaggistico, nonché n. 42 classificate di lieve entità con iter semplificato e velocizza l’iter procedurale per mezzo dei modelli unificati sia per la presentazione delle istanze, nonché per le Relazioni paesaggistiche.
L'iter dell'autorizzazione semplificata deve concludersi entro il termine massimo di 60 giorni;
Ovviamente, per tutti gli altri interventi è prevista la procedura di autorizzazione paesaggistica ordinaria - art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 - che dispone di un iter più lungo, fino ad un massimo di 120 giorni.
General Data
Tipo di organizzazione | Office |
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Person in charge | Arch. Raffaele Laino |
Staff | Arch. Raffaele Laino |
Servizi offerti
Autorizzazioni e Valutazioni ambientali
Accertamento di compatibilità paesaggistica
Domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica
Autorizzazioni e Valutazioni ambientali
Autorizzazione paesaggistica ordinaria
Rilascio autorizzazioni paesaggistiche ordinarie (art. 146 D.lgs. 42/2004) o semplificate (art. 11 DPR 37/2017)
Sede
Via Tasso 11
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0974.370734 |
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Mercoledì | 12.00-12.45/18.00-18.45 |
Venerdì | 18.00-18.45 |
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Last edit: 12/02/2025 12:00:38