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Ufficio Tributi

L'Ufficio Tributi riceve al pubblico  Martedì, Giovedì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 ed il Martedì anche di pomeriggio previo appuntamento dalle ore 16:00 alle ore 17:00

Per contatti:

Responsabile del servizio

Dott. Balbi Giuseppe Carlo   0974-370716

Responsabile del procedimento Tassa rifiuti
sig.ra Rullo Maria 0974-370716

Lo sportello SO.G.E.T. SPA riceve il pubblico il Martedì e il Giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 n. telefono 0974-370720

AVVISO ALLA CITTADINANZA

Si avvisa  che con L. n. 147/13 e’ stata istituita l’imposta unica comunale (I.U.C.) composta da  :

IMU(Imposta municipale propria)

TASI (tributo servizi indivisibili)

TARI (tassa servizio rifiuti)

Componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali diverse da A/1-A/8-A/9

Componente  per i servizi indivisibili, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile.

Componente  destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

LA BASE IMPONIBILE DELLA TA.SI. E’ LA STESSA PREVISTA PER L’APPLICAZIONE DELL’IMU.

 

  • IMU/TASI ACCONTO  E SALDO 2019 Open or Close

    IMU/TASI ACCONTO  E SALDO 2019

    TIPOLOGIA IMMOBILI

    IMU

    TASI

    DOVUTA

    ALIQ.

    ACCONTO

    CODICE TRIBUTO

    DOVUTA

    ALIQ.

    ACCONTO

    CODICE TRIBUTO

    Abitazione principale e relative pertinenze

    NON DOVUTA

    NON DOVUTA

    Abitazione principale categorie A/1-A/8-A/9  e relative pertinenze

    (case di lusso)

    SI

    4 PER MILLE

    16 /06

    3912

    SI

    2,00 PER MILLE

    16    GIUGNO

    3958

    Fabbricati ad uso Produttivo categorie D ad esclusione dei D/10

    SI

    8,6 PER MILLE

    16 /06

    3925(quota stato)

    3930 (quota comune eccedente il 7.6)

    SI

    2,00 PER MILLE

    16    GIUGNO

    3961

    Altri fabbricati

     

    SI

    8,6 PER MILLE

    16/06

    3918

    SI

    2,00 PER MILLE

    16    GIUGNO

    3961

    TERRENI AGRICOLI

    NON DOVUTA

     

     

     

    NON DOVUTA

    Fabbricati rurali strumentali classificati in D/10

    (o in altre categorie ma con l’annotazione di ruralità negli atti catastali)

    NON DOVUTA

    SI

    1,0 PER MILLE

    16    GIUGNO

    3959

    AREE FABBRICABILI

    SI

    7,6 PER MILLE

    16 /06

    3916

    SI

    2,00 PER MILLE

    16    GIUGNO

    3960

                         
  • IMU/TASI ACCONTO  E SALDO 2017 Open or Close

    IMU/TASI ACCONTO  E SALDO 2017

    TIPOLOGIA IMMOBILI

    IMU

    TASI

    DOVUTA

    ALIQ.

    ACCONTO

    CODICE TRIBUTO

    DOVUTA

    ALIQ.

    ACCONTO

    CODICE TRIBUTO

    Abitazione principale e relative pertinenze

    NON DOVUTA

    NON DOVUTA

    Abitazione principale categorie A/1-A/8-A/9  e relative pertinenze

    (case di lusso)

    SI

    4 PER MILLE

    16 /06

    3912

    SI

    2,00 PER MILLE

    16    GIUGNO

    3958

    Fabbricati ad uso Produttivo categorie D ad esclusione dei D/10

    SI

    8,6 PER MILLE

    16 /06

    3925(quota stato)

    3930 (quota comune eccedente il 7.6)

    SI

    2,00 PER MILLE

    16    GIUGNO

    3961

    Altri fabbricati

     

    SI

    8,6 PER MILLE

    16/06

    3918

    SI

    2,00 PER MILLE

    16    GIUGNO

    3961

    TERRENI AGRICOLI

    NON DOVUTA

     

     

     

    NON DOVUTA

    Fabbricati rurali strumentali classificati in D/10

    (o in altre categorie ma con l’annotazione di ruralità negli atti catastali)

    NON DOVUTA

    SI

    1,0 PER MILLE

    16    GIUGNO

    3959

    AREE FABBRICABILI

    SI

    7,6 PER MILLE

    16 /06

    3916

    SI

    2,00 PER MILLE

    16    GIUGNO

    3960

                         

 

IMU

AGEVOLAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

  1. abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

È ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI IMU SOLO QUELLA DI DIMORA DI ENTRAMBI I CONIUGI:  nel caso in cui la  moglie sia residente a CENTOLA, in un immobile  di sua proprietà al 100% e il marito risieda a Napoli in un immobile da lui posseduto al 100%, entrambi gli immobili non potranno usufruire dell’agevolazione come abitazione principale. L’unica eccezione è quella in cui  i due coniugi abbiano stabilito residenze diverse nell’ambito dello stesso Comune; in questo caso, infatti, le agevolazioni per l’abitazione principale e le relative pertinenze troveranno applicazione limitatamente ad un solo immobile che dovrà essere comunicato mediante dichiarazione IMU.

  1. pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo."

 In caso di più pertinenze della stessa categoria catastale è il contribuente a scegliere quale considerare pertinenza dell'abitazione principale ed è obbligato a comunicarlo mediante dichiarazione IMU.

Si possono annoverare tra le pertinenze, la realizzazione di garage, cantine, locale caldaia, gazebo, dehor, impianti tecnologici, ecc.

Il codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, (Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1942, n. 79), con l’articolo 817 stabilisce le condizioni necessarie per definire in modo inequivocabile le pertinenze.

Infatti, si intendono per pertinenze, ai sensi dell’articolo 817 del codice civile, “le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa”, ovvero quelle opere che non costituiscano manufatti autonomi ma che siano pertinenza di immobile già esistente.

Ne consegue che l’art. 817 del codice civile stabilisce un rapporto pertinenziale dei beni in conseguenza dei seguenti presupposti:
- presupposto oggettivo: consiste nella destinazione durevole a servizio o ad ornamento fra un bene e un altro bene principale per soddisfare un miglior uso di quest’ultimo;
- presupposto soggettivo: consiste nella volontà del proprietario della cosa principale o di chi sia titolare di un diritto reale sulla medesima cosa principale, diretta a porre la pertinenza in un rapporto funzionale con la cosa principale.

            Per il versamento di IMU e TASI non verranno inviati avvisi di pagamento;  Il contribuente deve  provvedere al versamento in autoliquidazione con modello F24.

Nel caso di immobile in locazione , la TASI a carico dell’occupante è pari al 20%, la restante quota (80%) è a carico del proprietario ; devono essere effettuati due versamenti distinti e separati.

Per assimilazioni ,detrazioni, riduzioni ed esenzioni consultare i regolamenti comunali approvati e disponibili sul sito del Comune www.comune.centola.sa.it  cliccando sul banner -sportello tributi – e selezionando il tributo di interesse.