L'Ufficio Tributi riceve al pubblico Martedì, Giovedì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 ed il Martedì anche di pomeriggio previo appuntamento dalle ore 16:00 alle ore 17:00
Per contatti:
Responsabile del servizio
Dott. Balbi Giuseppe Carlo 0974-370716
Responsabile del procedimento Tassa rifiuti
sig.ra Rullo Maria 0974-370716
Lo sportello SO.G.E.T. SPA riceve il pubblico il Martedì e il Giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 n. telefono 0974-370720
AVVISO ALLA CITTADINANZA
Si avvisa che con L. n. 147/13 e’ stata istituita l’imposta unica comunale (I.U.C.) composta da :
IMU(Imposta municipale propria) |
TASI (tributo servizi indivisibili) |
TARI (tassa servizio rifiuti) |
Componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali diverse da A/1-A/8-A/9 |
Componente per i servizi indivisibili, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile. |
Componente destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. |
LA BASE IMPONIBILE DELLA TA.SI. E’ LA STESSA PREVISTA PER L’APPLICAZIONE DELL’IMU.
-
IMU/TASI ACCONTO E SALDO 2019 Open or Close
IMU/TASI ACCONTO E SALDO 2019
TIPOLOGIA IMMOBILI
IMU
TASI
DOVUTA
ALIQ.
ACCONTO
CODICE TRIBUTO
DOVUTA
ALIQ.
ACCONTO
CODICE TRIBUTO
Abitazione principale e relative pertinenze
NON DOVUTA
NON DOVUTA
Abitazione principale categorie A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze
(case di lusso)
SI
4 PER MILLE
16 /06
3912
SI
2,00 PER MILLE
16 GIUGNO
3958
Fabbricati ad uso Produttivo categorie D ad esclusione dei D/10
SI
8,6 PER MILLE
16 /06
3925(quota stato)
3930 (quota comune eccedente il 7.6)
SI
2,00 PER MILLE
16 GIUGNO
3961
Altri fabbricati
SI
8,6 PER MILLE
16/06
3918
SI
2,00 PER MILLE
16 GIUGNO
3961
TERRENI AGRICOLI
NON DOVUTA
NON DOVUTA
Fabbricati rurali strumentali classificati in D/10
(o in altre categorie ma con l’annotazione di ruralità negli atti catastali)
NON DOVUTA
SI
1,0 PER MILLE
16 GIUGNO
3959
AREE FABBRICABILI
SI
7,6 PER MILLE
16 /06
3916
SI
2,00 PER MILLE
16 GIUGNO
3960
-
IMU/TASI ACCONTO E SALDO 2017 Open or Close
IMU/TASI ACCONTO E SALDO 2017
TIPOLOGIA IMMOBILI
IMU
TASI
DOVUTA
ALIQ.
ACCONTO
CODICE TRIBUTO
DOVUTA
ALIQ.
ACCONTO
CODICE TRIBUTO
Abitazione principale e relative pertinenze
NON DOVUTA
NON DOVUTA
Abitazione principale categorie A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze
(case di lusso)
SI
4 PER MILLE
16 /06
3912
SI
2,00 PER MILLE
16 GIUGNO
3958
Fabbricati ad uso Produttivo categorie D ad esclusione dei D/10
SI
8,6 PER MILLE
16 /06
3925(quota stato)
3930 (quota comune eccedente il 7.6)
SI
2,00 PER MILLE
16 GIUGNO
3961
Altri fabbricati
SI
8,6 PER MILLE
16/06
3918
SI
2,00 PER MILLE
16 GIUGNO
3961
TERRENI AGRICOLI
NON DOVUTA
NON DOVUTA
Fabbricati rurali strumentali classificati in D/10
(o in altre categorie ma con l’annotazione di ruralità negli atti catastali)
NON DOVUTA
SI
1,0 PER MILLE
16 GIUGNO
3959
AREE FABBRICABILI
SI
7,6 PER MILLE
16 /06
3916
SI
2,00 PER MILLE
16 GIUGNO
3960
IMU
AGEVOLAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE
- abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
È ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI IMU SOLO QUELLA DI DIMORA DI ENTRAMBI I CONIUGI: nel caso in cui la moglie sia residente a CENTOLA, in un immobile di sua proprietà al 100% e il marito risieda a Napoli in un immobile da lui posseduto al 100%, entrambi gli immobili non potranno usufruire dell’agevolazione come abitazione principale. L’unica eccezione è quella in cui i due coniugi abbiano stabilito residenze diverse nell’ambito dello stesso Comune; in questo caso, infatti, le agevolazioni per l’abitazione principale e le relative pertinenze troveranno applicazione limitatamente ad un solo immobile che dovrà essere comunicato mediante dichiarazione IMU.
- pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo."
In caso di più pertinenze della stessa categoria catastale è il contribuente a scegliere quale considerare pertinenza dell'abitazione principale ed è obbligato a comunicarlo mediante dichiarazione IMU.
Si possono annoverare tra le pertinenze, la realizzazione di garage, cantine, locale caldaia, gazebo, dehor, impianti tecnologici, ecc.
Il codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, (Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1942, n. 79), con l’articolo 817 stabilisce le condizioni necessarie per definire in modo inequivocabile le pertinenze.
Infatti, si intendono per pertinenze, ai sensi dell’articolo 817 del codice civile, “le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa”, ovvero quelle opere che non costituiscano manufatti autonomi ma che siano pertinenza di immobile già esistente.
Ne consegue che l’art. 817 del codice civile stabilisce un rapporto pertinenziale dei beni in conseguenza dei seguenti presupposti:
- presupposto oggettivo: consiste nella destinazione durevole a servizio o ad ornamento fra un bene e un altro bene principale per soddisfare un miglior uso di quest’ultimo;
- presupposto soggettivo: consiste nella volontà del proprietario della cosa principale o di chi sia titolare di un diritto reale sulla medesima cosa principale, diretta a porre la pertinenza in un rapporto funzionale con la cosa principale.
Per il versamento di IMU e TASI non verranno inviati avvisi di pagamento; Il contribuente deve provvedere al versamento in autoliquidazione con modello F24.
Nel caso di immobile in locazione , la TASI a carico dell’occupante è pari al 20%, la restante quota (80%) è a carico del proprietario ; devono essere effettuati due versamenti distinti e separati.
Per assimilazioni ,detrazioni, riduzioni ed esenzioni consultare i regolamenti comunali approvati e disponibili sul sito del Comune www.comune.centola.sa.it cliccando sul banner -sportello tributi – e selezionando il tributo di interesse.